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Il contenzioso tributario

Il contenzioso tributario

Il contenzioso tributario è un processo di natura giurisdizionale tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria oppure gli Enti Locali oppure i concessionari della riscossione.
Al centro del procedimento vi sono gli atti amministrativi dell'amministrazione finanziaria, impugnati dal contribuente. L’oggetto del contendere è costituito dall'impugnazione, da parte del contribuente, dell’atto emesso dall'Amministrazione Finanziaria, al fine di farsi riconoscere il diritto ad un risarcimento o una facilitazione.
Secondo quanto previsto dal decreto legge 98/2011, per i provvedimenti impositivi con una cifra fino ai 20.000,00 euro, emessi dall’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° aprile 2012, è prevista una fase preparatoria di carattere amministrativo: si tratta del reclamo e della mediazione.

L’istituto del reclamo e mediazione in ambito tributario, nasce dalla volontà di alleggerire le commissioni tributarie, è obbligatorio ed è funzionale alla definizione stragiudiziale della controversia o, nel caso, all’annullamento dell’atto prima che giunga alla fase contenziosa. L’autorità appartiene per diritto alla commissione tributaria competente nel territorio di riferimento. Il contenzioso tributario può iniziare solo al concretizzarsi dell'impugnazione di uno degli atti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992: 1. l'avviso di accertamento del tributo; 2. l'avviso di liquidazione del tributo; 3. il provvedimento che irroga le sanzioni 4. il ruolo e la cartella di pagamento; 5. l'avviso di mora; 6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili; 7. il fermo di beni mobili registrati; 8. gli atti relativi alle operazioni catastali; 9. il rifiuto manifestato o silenzioso della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti; 10. il rifiuto o la soppressione di agevolazioni o la negazione di domande di definizione agevolata di rapporti tributari; 11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.

Il contenzioso tributario è stato riformato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Si suddivide in due indipendenti e differenti gradi di giudizio: 1. un primo grado, previsto presso le commissioni tributarie provinciali (CTP), che sono situate in ogni capoluogo di provincia; 2. un secondo grado in appello, che si tiene presso le commissioni tributarie regionali (CTR) situate presso i capoluoghi di regione e presso sezioni distaccate in alcune provincie.

Con la riforma del contenzioso tributario, è avvenuta l’eliminazione della commissione tributaria centrale, che continua ad espletare la propria funzione, solo per i procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma del 1992. Una caratteristica del contenzioso tributario è che spetta al contribuente dare inizio al procedimento innanzi alla commissione tributaria, citando in giudizio l’ente impositore.

L’atto impositivo deve prevedere il termine entro il quale il contribuente può presentare il ricorso e l’indicazione della commissione tributaria competente.
Il contribuente deve avanzare il ricorso, preceduto dalla notifica all’ufficio o ente che ha emesso l’atto impositivo, nei tempi indicati. Essi sono inderogabili, poiché se non si rispettano il ricorso diventa inammissibile. Il ricorso deve indicare la commissione tributaria cui è diretto, i nomi del ricorrente e del suo legale rappresentante, l’indicazione della residenza o sede legale o del domicilio, il codice fiscale del ricorrente; si devono specificare l’ufficio del Ministero delle Finanze o dell’ente locale o del concessionario del servizio di riscossione contro il ricorso è avviato, gli estremi dell’atto impugnato, i motivi per l’impugnazione e l’oggetto della domanda.

Il contenzioso tributario prevede l’istituto del “litisconsorzio”, che ammette l’intervento in giudizio di più soggetti se l’oggetto del ricorso li riguarda tutti insieme.
Dopo il deposito presso la segreteria della commissione tributaria provinciale inizia il procedimento, che prevede una o più udienze di discussione: esse possono essere pubbliche, su richiesta di una delle parti oppure tenersi nel silenzio, su richiesta delle parti in camera di consiglio. Tutti i gradi di giudizio si concludono con una Sentenza da parte della commissione tributaria a cui si è fatto ricorso.

Per le controversie che prevedono un valore fino a euro 2.582,28 il contribuente può presentarsi in giudizio davanti alle commissioni tributarie provinciali e regionali, nel corso delle prime due fasi di giudizio, in modo autonomo; per le controversie di valore superiore il contribuente dovrà affiancarsi un’assistenza tecnica.

Avvocati, consulenti del lavoro se non dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, dottori commercialisti e ragionieri commercialisti sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali.

È possibile il ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione, per contestare le sentenze delle commissioni tributarie regionali. Per ogni problema inerente al contenzioso tributario è possibile prendere contatti con Vir Studium.