Il contenzioso tributario è un processo di natura giurisdizionale tra il
contribuente e
l'Amministrazione Finanziaria oppure gli Enti Locali oppure i concessionari della riscossione.
Al
centro del procedimento vi sono gli atti amministrativi dell'amministrazione finanziaria, impugnati dal
contribuente. L’oggetto del contendere è costituito dall'impugnazione, da parte del contribuente,
dell’atto emesso dall'Amministrazione Finanziaria, al fine di farsi riconoscere il diritto ad un
risarcimento o una facilitazione.
Secondo quanto previsto dal decreto legge 98/2011, per i
provvedimenti impositivi con una cifra fino ai 20.000,00 euro, emessi dall’Agenzia delle Entrate a
partire dal 1° aprile 2012, è prevista una fase preparatoria di carattere amministrativo: si tratta del
reclamo e della mediazione.
L’istituto del reclamo e mediazione in ambito tributario, nasce dalla
volontà di alleggerire le commissioni tributarie, è obbligatorio ed è funzionale alla definizione
stragiudiziale della controversia o, nel caso, all’annullamento dell’atto prima che giunga alla fase
contenziosa. L’autorità appartiene per diritto alla commissione tributaria competente nel territorio di
riferimento. Il contenzioso tributario può iniziare solo al concretizzarsi dell'impugnazione di uno
degli atti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 546/1992: 1. l'avviso di accertamento
del tributo; 2. l'avviso di liquidazione del tributo; 3. il provvedimento che irroga le sanzioni 4. il
ruolo e la cartella di pagamento; 5. l'avviso di mora; 6. l'iscrizione di ipoteca sugli immobili; 7. il
fermo di beni mobili registrati; 8. gli atti relativi alle operazioni catastali; 9. il rifiuto
manifestato o silenzioso della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri
accessori non dovuti; 10. il rifiuto o la soppressione di agevolazioni o la negazione di domande di
definizione agevolata di rapporti tributari; 11. ogni altro atto per il quale la legge ne preveda
l'autonoma impugnabilità davanti alle commissioni tributarie.
Il contenzioso tributario è stato
riformato dal decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. Si suddivide in due indipendenti e
differenti gradi di giudizio: 1. un primo grado, previsto presso le commissioni tributarie provinciali
(CTP), che sono situate in ogni capoluogo di provincia; 2. un secondo grado in appello, che si tiene
presso le commissioni tributarie regionali (CTR) situate presso i capoluoghi di regione e presso
sezioni distaccate in alcune provincie.
Con la riforma del contenzioso tributario, è avvenuta
l’eliminazione della commissione tributaria centrale, che continua ad espletare la propria funzione,
solo per i procedimenti iniziati prima dell’entrata in vigore della riforma del 1992. Una
caratteristica del contenzioso tributario è che spetta al contribuente dare inizio al procedimento
innanzi alla commissione tributaria, citando in giudizio l’ente impositore.
L’atto impositivo deve prevedere il termine entro il quale il contribuente può
presentare il
ricorso e
l’indicazione della commissione tributaria competente.
Il contribuente deve avanzare il ricorso,
preceduto dalla notifica all’ufficio o ente che ha emesso l’atto impositivo, nei tempi indicati. Essi
sono inderogabili, poiché se non si rispettano il ricorso diventa inammissibile. Il ricorso deve
indicare la commissione tributaria cui è diretto, i nomi del ricorrente e del suo legale
rappresentante, l’indicazione della residenza o sede legale o del domicilio, il codice fiscale del
ricorrente; si devono specificare l’ufficio del Ministero delle Finanze o dell’ente locale o del
concessionario del servizio di riscossione contro il ricorso è avviato, gli estremi dell’atto
impugnato, i motivi per l’impugnazione e l’oggetto della domanda.
Il contenzioso tributario prevede
l’istituto del “litisconsorzio”, che ammette l’intervento in giudizio di più soggetti se l’oggetto del
ricorso li riguarda tutti insieme.
Dopo il deposito presso la segreteria della commissione tributaria
provinciale inizia il procedimento, che prevede una o più udienze di discussione: esse possono essere
pubbliche, su richiesta di una delle parti oppure tenersi nel silenzio, su richiesta delle parti in
camera di consiglio. Tutti i gradi di giudizio si concludono con una Sentenza da parte della
commissione tributaria a cui si è fatto ricorso.
Per le controversie che prevedono un valore fino a
euro 2.582,28 il contribuente può presentarsi in giudizio davanti alle commissioni tributarie
provinciali e regionali, nel corso delle prime due fasi di giudizio, in modo autonomo; per le
controversie di valore superiore il contribuente dovrà affiancarsi un’assistenza tecnica.
Avvocati,
consulenti del lavoro se non dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, dottori commercialisti e
ragionieri commercialisti sono abilitati all’assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, se
iscritti nei relativi albi professionali.
È possibile il ricorso presso la Suprema Corte di Cassazione,
per contestare le sentenze delle commissioni tributarie regionali. Per ogni problema inerente al
contenzioso tributario è possibile prendere contatti con Vir Studium.