La successione ereditaria consiste nel trasferimento del patrimonio ereditario dal soggetto estinto al suo o ai suoi eredi. Il patrimonio ereditario identifica l’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi trasmissibili di proprietà del defunto, nel momento in cui avviene la morte. L’eredità comprende i beni, i crediti e i debiti, di cui il defunto è titolare. La successione potrà realizzarsi unicamente se si concretizza il decesso del soggetto titolare del patrimonio, che poi viene elargito secondo le modalità previste dalla Legge. Secondo le disposizioni contenute nell’articolo 456 del codice civile, “la successione si apre al momento della morte , nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto”. La legge, infatti, prevede le diverse situazioni che possono concretizzarsi quando si apre una successione, così da realizzare il trasferimento del patrimonio ereditario e regolare anche i differenti interessi del defunto, dei suoi familiari, dei suoi creditori e dello Stato. Dopo l’apertura della successione, che permette di definire la legge da mettere in pratica, in relazione al domicilio del defunto, il successore o i successori indicati nel testamento oppure il soggetto o i soggetti che in base al grado familiare sono legittimati a succedere, devono accettare l’eredità per assumere lo status di “erede”. La giacenza dell’eredità rappresenta quel lasso di tempo che passa tra l’apertura della successione e il momento dell’accettazione dell’eredità. Nel corso di questa fase transitoria, l’aspirante successore non è padrone dei beni, ma può realizzare atti di conservazione degli stessi fino alla nomina, d’ufficio o su richiesta di qualsiasi interessato del patrimonio ereditario, di un curatore. L’accettazione dell’eredità può avvenire in modo manifesto, silenzioso o presunto, mentre il diritto va incontro a prescrizione entro i 10 anni. Qualora l’erede sia un minore o una persona incapace l’accettazione deve avvenire solo con beneficio d’inventario. Si tratta di un atto che consente all’erede di evitare di confondere il suo patrimonio con quello del defunto, in modo da accettare l’eredità senza rispondere di eventuali debiti di valore superiore al patrimonio ereditato. Secondo quanto disposto dall’articolo 459 del codice civile, l’effetto dell’accettazione dell’eredità da parte dell’aspirante successore si pone al momento nel quale si è aperta la successione. Inoltre, secondo quanto previsto dall’articolo 462 del codice civile, l’aspirante successore per poter acquisire tale status deve godere di specifici requisiti al momento dell’apertura della successione stessa.
Il testo dell’articolo 462 dispone nel seguente modo: “Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti”. Inoltre, ci sono situazioni per cui colui che dovrebbe ereditare viene considerato inidoneo a subentrare nei rapporti di cui era titolare il defunto: si tratta dei casi di indegnità, dunque per motivi di incompatibilità morale, oppure per diseredazione, caso espresso direttamente all’interno del testamento. Nel primo caso, l’indegno è chiamato alla successione ma viene escluso, anche su richiesta degli altri eredi, con apposita pronuncia del Giudice; nel secondo caso, possono essere esclusi unicamente quei soggetti che per Legge non sono definiti successori legittimi. Può avvenire che l’aspirante successore debba rinunciare alla successione o non possa accettare l’eredità. In questo caso, si ricorre all’istituto della rappresentazione. Esso consiste nel subentro dei discendenti (rappresentati) al posto e nel grado del loro ascendente (rappresentato), qualora quest’ultimo sia un figlio/a oppure un fratello o una sorella del defunto; si farà riferimento all’istituto dell’accrescimento se non si può concretizzare l’applicazione dell’istituto della rappresentazione. Esso consiste nell’attribuzione in modo proporzionale della quota del rinunziante agli altri successori. La legge prevede che il fenomeno dell’accrescimento si possa applicare: quando c’è una successione testamentaria, se il testatore ha indicato più eredi per quote dello stesso valore; quando c’è una successione intestata. Per ogni questione inerente alle successioni è possibile prendere contatti con Vir Studium.