La legge italiana ha istituito alcuni strumenti giuridici finalizzati alla tutela dei beni dei risparmiatori da eventuali attacchi esterni. Secondo quanto stabilito dall'art. 2740 del Codice Civile "il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le limitazioni della responsabilità non sono ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge". La limitazione delle responsabilità si potrà concretizzare qualora debbano si prospetti la tutela di interessi ben più importanti delle pretese creditorie. Tra gli strumenti giuridici finalizzati alla tutela dei beni del risparmiatori, la legge italiana ha previsto gli istituti del trust, del fondo patrimoniale, l’intestazione fiduciaria, le polizza assicurative, i patti di famiglia, le fondazioni di famiglia, gli atti di destinazione ex articoli 2465 - TER del Codice Civile. La crisi economica degli ultimi anni ha evidenziato l’urgenza di preservare il patrimonio personale dalle rivendicazioni dei creditori, sia in ambito sia in familiare, sia in ambito professionale. Ogni istituto previsto presenta delle caratteristiche esclusive. 1. Il Trust: si tratta di un istituto di origine anglosassone e costituisce uno strumento di segregazione patrimoniale; l’ordinamento italiano l’ha recepito attraverso la ratifica della convenzione dell'Aja del 1985. Il trust trova la disciplina nelle norme straniere e permette al titolare del patrimonio (chiamato settlor) di trasferire la proprietà dei suoi beni ad un altro soggetto (definito trustee). Quest’ultimo dovrà gestire i beni, trasferirli ai beneficiari finali quando si concretizzano alcuni criteri. L’intera procedura avviene sotto la vigilanza del guardian. Il trust si costituisce con un atto notarile, che viene registrato all'Agenzia delle Entrate e trascritto nei Registri Immobiliari, quando ha oggetto beni immobili. 2. Il fondo patrimoniale nasce per proteggere le necessità della famiglia e può essere costituito sia in costanza di matrimonio avente effetti civili dai coniugi stessi o da un terzo soggetto. Esso decade con la fine del matrimonio, in caso di morte di uno dei coniugi, di divorzio o di annullamento del matrimonio. La realizzazione del fondo patrimoniale permette di dividere i beni conferiti nel fondo dal patrimonio personale dei coniugi, così da evitare che possano essere soggetti alle richieste dei creditori professionali o imprenditoriali. Beni immobili, beni mobili e titoli di crediti rappresentano le categorie sottoponibili all’istituto del fondo patrimoniale. Esso è costituito con atto pubblico, viene riportato a margine dell'atto di matrimonio e trascritto nei Registri Immobiliari, se ha oggetto beni immobili. 3.
L’intestazione fiduciaria serve a preservare la riservatezza di vuole realizzare un’operazione o possedere un bene senza apparire. Essa si realizza attraverso un contratto di mandato ex art. 1703 del C.C, dove il fiduciante trasferisce un diritto al fiduciario, che ha l’obbligo di metterlo in pratica secondo gli interessi e le istruzioni del trasferente o di un terzo. Mediante l’intestazione fiduciaria, il fiduciario ha il compito di amministrare in modo professionale, con trasparenza e con riservatezza il patrimonio del fiduciante. La proprietà rimane solo del fiduciante, mentre il fiduciario agisce in base alle indicazioni date dal fiduciante; 4. Le polizze assicurative: Se stipulate secondo determinati criteri, le polizze vita hanno caratteristiche di impignorabilità ed insequestrabilità. Per questo motivo, diventano strumenti adatti per proteggere il patrimonio da pericoli esterni e da tasse di successione; 5. Patti di famiglia: Un imprenditore può programmare il passaggio generazionale della propria impresa, trasferendo ad uno o più discendenti l'azienda o le quote di partecipazione al capitale dell’impresa famiglia. In questo modo, non potranno esserci proteste nel momento in cui si va a discutere l’eredità. Si tratta di un contratto tra individui viventi, che concretizza il trasferimento immediato dell’azienda di famiglia. Il patto deve essere concordato mediante atto pubblico di fronte ad un notaio e vi devono partecipare gli eredi. Esso deve prevedere che i beneficiari i dell'azienda o delle partecipazioni societarie corrispondano agli altri partecipanti al contratto una somma pari al valore delle quote loro riservate; 6. La fondazione di famiglia: si tratta di un’associazione dotata di una sua personalità giuridica, composta da un complesso di beni al fine di realizzare un obiettivo. La fondazione di famiglia rappresenta un altro strumento di tutela del patrimonio; infatti, i beni potranno essere commercializzati, assicurando la completa segregazione del patrimonio del disponente rispetto a quello destinato alla fondazione; 7. Gli atti di destinazione ex articolo 2645 - Ter del Codice Civile: essi sono realizzati mediante atto pubblico e rappresenta uno strumento di tutela del patrimonio. Vanno a garantire un interesse meritevole di tutela, come ad esempio la cura di un soggetto disabile o di un ente morale quale una fondazione. Per la corretta stipula dell’atto, Il notaio ha il compito di individuare l’interessa da proteggere. La durata del vincolo ha durata di 90 anni relazione agli enti o alla vita del beneficiario. Per ogni questione o dubbio inerenti alla tutela del patrimonio è possibile prendere contatti con Vir Studium.